Scatti stipendiali 2013, spettano arretrati e calcolo a fini pensionistici. Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 104 del 21/02/2023, in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha riconosciuto il diritto affinché anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi; nonché il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013.

Il giudice ha accolto il riconoscimento anche dell’anno 2013 come utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le consequenziali differenze retributive, oltre accessori di legge. E ha riconosciuto, pur in presenza del blocco relativo all’anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo.

Ricordiamo che la legge n. 122/2010 aveva stabilito che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sarebbero stati considerati validi ai fini della progressione economica. Tuttavia, successivamente sono intervenute alcune modifiche che hanno riabilitato gli anni 2010 e 2011, permettendo il recupero dell’anzianità maturata nell’anno 2012. L’unico anno che attualmente non è riconosciuto ai fini della progressione economica è il 2013, il che significa che quando un docente presenta un’istanza per la ricostruzione della carriera, viene escluso il conteggio dei servizi validi prestati in quell’anno. In sintesi, lo “Scatto 2013” è congelato, ovvero l’anno non è riconosciuto ai fini della progressione economica.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, affermano i giudici, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall’art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013.

La sentenza ha rimosso il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che la Corte ha definito come causa di sospensione strutturale della stessa contrattazione.

La rimozione della causa sospensiva ha prodotto i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella G.U., ovvero dal 30.7.2015 in poi. Sono stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l’anno 2013, per il Contratto della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non risultano essere state avviate le procedure di contrattazione collettiva da parte delle competenti Amministrazioni.

Tuttavia, il ricorrente ha il diritto di vedersi calcolato il servizio svolto in costanza del blocco stipendiale relativo all’anno 2013 pro quota, in relazione al raggiungimento della classe stipendiale successiva, ovvero il diritto alla progressione stipendiale maturata alla data della cessazione in servizio nella misura della quota maturata a tale data rispetto allo scaglione stipendiale successivo.

Quanto costa aderire al ricorso?
Il costo per aderire al ricorso è 200 euro.

Presso chi verrà presentato il ricorso?
Il ricorso sarà presentato al Tribunale del Lavoro della provincia di proprio interesse/TAR Lazio

Entro quando è possibile aderire?
È possibile aderire al ricorso entro e non oltre il giorno 05/06/2023.

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